08.03.2010
Lavoro » ernesto ferrante

Etleboro

 

E' una vera e propria controriforma del lavoro quella contenuta nel ddl lavoro approvato dall'aula di Palazzo Madama con 151 sì, 83 no e 5 astenuti. Tra le norme, spicca per antisocialità il cosiddetto “collegato lavoro” che getta le basi normative per aggirare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che tutela i dipendenti e gli concede la possibilità di ricorrere al giudice per chiedere il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa. La pietra tombale sui diritti dei lavoratori ha le fattezze di un “arbitro” cui in base all'articolo 31 potrà essere affidata la risoluzione delle controversie fra lavoratori e datori di lavoro.

 

Che si tratti di un provvedimento fortemente invasivo e non di un semplice aggiustamento, lo dimostrano le parole del ministro Sacconi, il quale ha dichiarato: “A seguito di un lunghissimo iter parlamentare, partito con la legge Biagi, dalla quale furono stralciate le norme relative, giunge ora a conclusione la possibilità di risolvere le controversie in materia di lavoro attraverso l'arbitrato”. Il “Collegato Lavoro” garantisce in sostanza nuove tutele per le aziende ai danni dei lavoratori ed introduce la possibilità di derogare ai CCNL, “certificando”, tramite commissioni, i contratti individuali contenenti clausole peggiorative. Le aziende che già sfruttano il lavoro precario e sottopagato potranno assumere lavoratori con un contratto individuale “certificato”, in cui verrà sancita la “libera volontà” del lavoratore di accettare deroghe peggiorative al contratto collettivo, e di rinunciare preventivamente, in caso di controversia o licenziamento, ad andare davanti ad un giudice optando per un più “morbido” collegio arbitrale che può decidere con la massima discrezionalità. Il giudice non può entrare nel merito delle scelte organizzative e produttive poste dal datore di lavoro, ma deve limitarsi alla verifica dei requisiti formali delle azioni aziendali. E' anche abolito l'obbligo del tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice. Nelle cause di licenziamento il giudice deve “tener conto” di quanto stabilito nei contratti individuali e collettivi come motivi di licenziamento per “giusta causa” o “giustificato motivo”. La situazione dell'azienda, lo stato del mercato del lavoro, il comportamento del lavoratore negli anni, con i contratti certificati, possono essere “giuste cause” per licenziare liberamente il lavoratore. Novità importanti anche in materia di termini di impugnazione dei licenziamenti. Viene introdotta la prescrizione di 60 giorni a cui deve seguire, pena nullità dell'impugnazione, il ricorso o la richiesta di conciliazione entro i successivi 180 giorni. La nuova procedura ha effetto retroattivo. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il risarcimento onnicomprensivo può oscillare tra 2,5 e 12 mensilità con possibilità di essere dimezzato se nel CCNL di riferimento è prevista qualche procedura di stabilizzazione. Il datore di lavoro che entro il 30.09.2008 abbia fatto una qualsiasi offerta di assunzione al lavoratore in collaborazione, è tenuto unicamente a un indennizzo limitato tra 2,5 e 6 mensilità. Novità peggiorative anche nel campo delle attività usuranti, dove si introduce una ulteriore selezione per l’accesso alla pensione (graduatoria in base ai contributi versati). Altre due chicche riguardano le procedure di messa in mobilità ed il lavoro interinale. In entrambi i casi sono state introdotte “generose” estensioni. Le procedure di messa in mobilità e di esubero dei dipendenti pubblici si estendono anche ai casi di trasferimento delle competenze dallo Stato agli enti locali o in caso di esternalizzazione dei servizi. Soggetti autorizzati all'attività di intermediazione di mano d'opera potranno essere d'ora in poi anche associazioni, enti bilaterali e gestori di siti internet. Sembrava impossibile fare peggio del “Pacchetto Treu” e della Legge 30, ma il governo del “fare” made in Arcore ha vinto la sfida.


Ernesto Ferrante